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    Home»Costume e società»Attualità»Dobbiamo pensarci noi, chi sennò?
    Attualità

    Dobbiamo pensarci noi, chi sennò?

    simonasforzaBy simonasforza01/09/2018Updated:01/09/20181 commento8 Mins Read
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    Il testo dal DDL dal titolo “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, è stato assegnato in pieno agosto alla II Commissione permanente Giustizia del Senato in sede redigente (tradotto, la commissione redigerà un testo che dovrà passare in aula per il voto senza alcuna possibilità di discuterlo ed emendarlo).

    Riprendo dall’ultima frase adoperata in questo mio recente articolo, per aprire un approfondimento, che vuole anche essere una proposta di lavoro congiunta, che abbisogna di più forze, di più competenze e di più canali perché emerga e si faccia largo in questa ripresa settembrina, prima che sia troppo tardi. E valgono pure tutte le considerazioni precedentemente fatte, sulla necessità di trovare un modo per sospendere quell’atmosfera da fazioni permanentemente in disaccordo e avviare una fase di concentrazione produttiva degli sforzi e di condivisione delle questioni più urgenti. Usciamo dal pensiero utilitaristico, le cose migliori sono arrivate da modalità diverse, da un mettersi a disposizione senza se e senza ma.

    In pratica si tratta del DDL ad iniziativa del senatore Simone Pillon (conosciuto come organizzatore del Family day, per il suo “allarme strega” e per la sua recente affermazione “Via l’aborto, prima o poi in Italia faremo come in Argentina“). Il testo dal titolo “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, è stato assegnato in pieno agosto alla II Commissione permanente Giustizia del Senato in sede redigente (tradotto, la commissione redigerà un testo che dovrà passare in aula per il voto senza alcuna possibilità di discuterlo ed emendarlo).

    A brevissimo sarà in discussione in Commissione e l’iter scelto è già un segnale di una volontà di accelerazione e di incassare al più presto l’approvazione del pacchetto completo. Testo che innocuo non è ed appare come uno stravolgimento non solo di capisaldi del diritto di famiglia, ma di principi che ledono anche i diritti delle donne e soprattutto di pilastri che dovrebbero tutelare i figli, che non sono pacchi, ma esseri umani che devono crescere in un clima, contesto, ritmi e abitudini idonee.

    C’è di tutto:

    – obbligo di mediazione familiare (ex art.7 e art. 22, e chissene dell’art. 48 della Convenzione di Istanbul), con la creazione di un albo ad hoc per queste figure professionaliche (art. 1). La mediazione familiare (art. 24, “Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”), è a carico di chi si separa.

    – l’eliminazione, tranne poche eccezioni (ove strettamente necessario e solo in via residuale, art.11), dell’assegno di mantenimento a favore del genitore meno capace economicamente. Non importa se per svolgere i compiti di cura al lavoro si è dovuto rinunciare, non importa se il tasso occupazionale femminile è ancora troppo basso per una serie di motivi che conosciamo fin troppo bene. Non importa se spesso le donne hanno una retribuzione più bassa, una situazione lavorativa più precaria, con evidenti ricadute pratiche, per buona pace del principio di proporzionalità sulla base del reddito.

    – chi non ha la possibilità di ospitare il figlio in spazi adeguati non ha il diritto di tenerlo con sé secondo tempi “paritetici”. Nell’art. 11 possiamo leggere nel dettaglio al punto 5:

    Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:

    1) violenza;

    2) abuso sessuale;

    3) trascuratezza;

    4) indisponibilità di un genitore;

    5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.

    – sulla casa coniugale: se essa viene, in via del tutto eccezionale, assegnata a uno dei due genitori, costui deve versare all’altro un’indennità di occupazione, quota soggetta a tassazione.

    – all’art. 18 troviamo la volontà di introdurre un nuovo articolo nel codice civile, il 342-quater:

    “di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 342-bis, può in ogni caso disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma.”

    In pratica entrano in gioco soggetti terzi, case famiglia, il sempre più consueto girone che conosciamo.

    E dietro il paravento dell’esclusivo interesse del minore, all’art. 17, si innova l’art.342-bis aggiungendo codesto comma:

    “Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest’ultimo articolo possono essere applicati , nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi».

    Con tutte le ricadute del caso, perché si ripresentano alcuni spettri che in fase di separazione diventano delle autentiche spade di Damocle pendenti sulla testa delle donne e dei figli. Accuse che paralizzano e penalizzano le donne, rappresentano delle vere e proprie intimidazioni, dalle conseguenze nefaste, specie in caso di violenza. Serene non possiamo stare perché conosciamo la matrice di questo disegno di legge.

    Nell’introduzione al DDL riscontriamo qualche dettaglio in più del disegno che è la forza motrice che muove il tutto:

    “È poi necessario superare la concezione nominalistica dell’alienazione genitoriale, che in passato ha suscitato consistenti polemiche, e avere riguardo al dato oggettivo: in molti casi si presenta il fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori. Alienazione, estraniazione, avversità, sono solo nomi mutevoli che non possono impedire al legislatore di prendersi cura di una delle condizioni più pericolose per il corretto e armonico sviluppo psicofisico del minore. Nell’ambito dei rapporti all’interno della famiglia, e in particolare nelle relazioni tra genitori e figli, si parla di una nuova categoria di diritti che la recente riflessione sociologica ha definito con la locuzione di diritti relazionali o diritti alla relazione. Essi rappresentano i diritti specifici di ogni relazione umana nella sua dimensione affettiva ed emotiva, relazione della quale l’ordinamento e i giuristi sempre più si stanno occupando. È grazie al godimento del diritto ad avere relazioni con i propri familiari che le persone possono, nel contempo, esercitare i doveri legati al «fare famiglia».”

    Interessante che si parli di questioni terminologiche, quando invece si tratta di una palese volontà di introdurre e sdoganare concetti con ricadute pratiche devastanti, strumenti intimidatori e rivittimizzanti, che negli anni hanno mostrato quante pericolose distorsioni sono state attuate a scapito di donne che chiedevano soltanto di proteggere i propri figli e se stesse da comportamenti abusanti, troppo spesso “classificati” come meri conflitti di coppia. Quanti altri abusi e situazioni insostenibili vorremo coprire? Perché in nome dei diritti alla relazione, potrebbe accadere di tutto, conosciamo bene le conseguenze di determinate CTU. Quando apriremo gli occhi sulla pericolosità del “fare famiglia” a ogni costo?

    Le conseguenze di un sistema che in nome del principio della bigenitorialità non vuole occuparsi veramente del benessere delle persone, in primis dei minori, ostaggi di un meccanismo destabilizzante, penalizzante e tutt’altro che equilibrato. Ciascun dettaglio incastrato in un piano genitoriale previsto all’art. 11. Ostaggi di un pensiero che taglia tutto con l’accetta a metà, senza contemplare la necessità di entrare nel merito delle situazioni specifiche e reali, senza comprendere cosa sta facendo in concreto e sulle conseguenze. Un provvedimento che rende il percorso pre e post divorzio un percorso accidentato, soprattutto per le donne e i minori. Lo spiega molto bene l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace:

    “bigenitorialità non vuol dire uguaglianza e parità materiale, bensì pari responsabilità nella gestione di due ruoli diversi e complementari.”

    Responsabilità come qualcosa da condividere nel rispetto, nell’interesse dei figli, esercitando ruoli che sappiamo essere “diversi e complementari”, sempre e non solo da riesumare come arma in caso di divorzio, perché tornare indietro di decenni non si può.

    No, non è un esercizio di stile occuparsi di un Ddl prima che approdi in aula, perché di tempo non ne abbiamo mai abbastanza, per analizzare, conoscere, verificare, approntare strategie per rispondere adeguatamente, lavorare in anticipo prima che sia troppo tardi. Ed in questo caso, di tempo ne abbiamo ancora meno. Altrimenti non si sta facendo politica, è improvvisazione e interesse casuale e tardivo. Non vorremo svegliarci quando ormai i margini per intervenire sono risicati o praticamente inesistenti? Le forze in campo rischiano di essere a nostro svantaggio se non interveniamo. Per questo forse sarebbe il caso di unire le forze, ciascuna con le proprie risorse, capacità, la propria professionalità, i propri mezzi, il proprio tempo. Oggi ne abbiamo un bisogno enorme, di stare unite, per davvero, per creare un argine a questo tipo di disegni.

     

    Per approfondire:

    Il commento dell’avvocata Maria Antonietta Izzo

    affido alienazione assegno di mantenimento bigenitorialità divorzio mediazione familiare minori Simone Pillon
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