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    Dol's Magazine
    Home»Pari opportunità»Donne e diritto»Seconda fase del ”processo breve”
    Donne e diritto

    Seconda fase del ”processo breve”

    Vincenza PaeseBy Vincenza Paese08/11/2012Updated:03/07/20155 commenti3 Mins Read
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    elsa-fornero-processo breve
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    La prima fase del nuovo rito speciale previsto dalla Legge Fornero, si conclude con un’ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda

    La prima fase del nuovo rito speciale previsto dalla Legge Fornero, della quale si e’ già trattato nel precedente articolo, si conclude con un’ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda (e, quindi, con la reintegra o meno del lavoratore) che – come precisato -e’ immediatamente esecutiva e non può essere sospesa o revocata se non con la sentenza emessa all’esito della seconda fase del “processo breve”e cioè all’esito del giudizio di opposizione.

    Ed invero, l’ordinanza in parola può essere opposta – a pena di decadenza – nei 30 gg successivi alla sua notificazione o comunicazione se avvenuta in data anteriore alla notifica.
    L’opposizione viene effettuata mediante deposito del relativo ricorso innanzi al Tribunale che ha emesso l’ordinanza.
    Detto ricorso deve avere tutti i requisiti previsti dall’art. 414 c.p.c. a pena delle relative preclusioni e decadenze processuali.
    Attenzione, il ricorrente non può proporre domande diverse da quelle già formulate nella prima fase del processo , salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti.
    A seguito del deposito del ricorso in parola, il Giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti nei 60 giorni successivi.

    Il ricorso, con il pedissequo decreto, va notificato alla controparte (opposto) almeno 30 gg prima dell’udienza e quest’ultima deve costituirsi almeno 10 gg prima della stessa.
    La costituzione dell’opposto si effettua mediante deposito della relativa memoria difensiva in cancelleria a norma dell’art. 416 cpc a pena anch’essa delle relative preclusioni e decadenze.
    Alla prima udienza, quindi, il Giudice sente le parti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili (rectius alle prove) e può assegnare alle parti un termine per il deposito delle note conclusionali.
    Il giudizio di opposizione si conclude, poi, con la pronuncia della relativa sentenza, depositata in cancelleria entro 10 gg dall’udienza di discussione. Sentenza provvisoriamente esecutiva reclamabile in Corte D’Appello, come vedremo nel proseguo….

    e per comprenderlo basti pensare che, sino ad oggi, le impugnazioni dei licenziamenti e tutte le altre domande ad esse consequenziali potevano essere proposte nel corso di un unico giudizio…. che… corrisponde nel suo svolgimento alla seconda fase del “processo breve”.

    In claris non fit interpretatio.

    continuaQuesta e’ la seconda fase del processo che si è avuto l’ardire di definire”processo breve”, ma che in realtà -ad avviso della scrivente- non lo è affatto

     

    Vincenza Paese, avvocata romana, curatore fallimentare, Mediatore. Ambiti di competenza: diritto fallimentare, diritto del lavoro, contrattualistica, recupero crediti, diritto bancario, locazioni, appalti e turismo.
    Amica di dols dalla sua nascita nel 1989

     

     

     

     

    processo breve
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    Vincenza Paese
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    Avvocata romana, curatore fallimentare, Mediatore. Ambiti di competenza: diritto fallimentare, diritto del lavoro, contrattualistica, recupero crediti, diritto bancario, locazioni, appalti e turismo.

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    5 commenti

    1. Avv. Giulio Iannotta on 22/02/2013 18:19

      Spiegazione chiara e molto ben articolata del nuovo processo “breve”. Utile per consentire anche a chi è privo di assistenza legale almeno di procedere all’impugnativa di licenziamento senza incorrere in decadenze. Il consiglio ovviamente è di non affidare una materia così delicata al fai da te ma di farsi assistere sempre da professionisti qualificati e competenti in materia.

      Reply
    2. anas on 02/04/2013 13:41

      Gentile avv. Grazie mille. Ho una richiesta da porle.mio ex datore di lavoro mi accusa di avere scritto un lettera.Ho fatto una prova scritta da un caligrafo che mi scaggiona di non essere le scrittore di quella lettera.Malgrado l’esito del caligrafo, Sono stato licenziato. ho impugnato il licenziamento. Non e la prima volta che mi licenziano. Due anni fa sono stato licenziato. con l’aiuto dei sindacati sono stato riassunto con contratto indeterminato. Adesso per la seconda volta i sindacati mi consigliano di andare fini in fondo con un azione giudiziaria. Mi consigli qualcosa?
      Cordialità.
      Anas.

      Reply
    3. anas on 04/04/2013 18:52

      Ci siamo visti con l’avvocato oggi il 04/04/2013 per un azione giudiziaria, ma lavvocato ha scelto di scrivere all’azienda prima di fare un azione giudiziaria perché dopo la lettera d’impugnazione fatta dal mio sindacato di categoria, l’azienda non ha risposto.
      Saluti, Anas

      Reply
    4. anas on 04/04/2013 18:54

      Gentile avv. Grazie mille. Ho una richiesta da porle.mio ex datore di lavoro mi accusa di avere scritto un lettera.Ho fatto una prova scritta da un caligrafo che mi scaggiona di non essere le scrittore di quella lettera.Malgrado l’esito del caligrafo, Sono stato licenziato. ho impugnato il licenziamento. Non e la prima volta che mi licenziano. Due anni fa sono stato licenziato. con l’aiuto dei sindacati sono stato riassunto con contratto indeterminato. Adesso per la seconda volta i sindacati mi consigliano di andare fini in fondo con un azione giudiziaria. Mi consigli qualcosa?
      Cordialità.
      Anas.
      ..

      Reply
    5. Virility Enhancer on 08/04/2013 10:56

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