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    Home»Pari opportunità»Donne e diritto»Legge Fornero per l’impugnazione dei licenziamenti: come funziona.
    Donne e diritto

    Legge Fornero per l’impugnazione dei licenziamenti: come funziona.

    Vincenza PaeseBy Vincenza Paese07/11/2012Updated:25/06/20151 commento4 Mins Read
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    Fornero-licenziamenti
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    Delucidazioni su come si svolge il nuovo rito speciale previsto dalla Legge Fornero in materia impugnazione dei licenziamenti illegittimi

    Semplici delucidazioni su come si svolge il nuovo rito speciale previsto dalla Legge Fornero in materia impugnazione dei licenziamenti illegittimi per i quali si applica l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori

    Com’e’ noto la nuova riforma del lavoro e’ stata attuata con la legge n. 92/2012 meglio conosciuta come Legge Fornero, le cui modifiche non hanno risparmiato neanche l’impugnativa dei licenziamenti illegittimi per i quali si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
    Ed invero, e’ stato introdotto un procedimento speciale (cd processo breve)
    che trova applicazione in tutte le controversie instaurate in data successiva a quella di entrata in vigore della legge e cioè successive alla data del 18.07.2012 ed aventi ad oggetto un licenziamento illegittimo pur se intervenuto in data antecedente.

    Cerchiamo ora di far comprendere ai lavoratori come si svolge in concreto il nuovo procedimento.
    Prima di intraprendere l’azione giudiziale la legge prevede che il licenziamento debba essere impugnato stragiudizialmente per iscritto (raccomandata A.R o a mano, telegramma…) entro il termine di 60 gg.
    Trattasi di un termine previsto a pena di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del licenziamento.
    L’impugnativa deve essere effettuata dal lavoratore o dal suo legale di fiducia ma in tal caso il lavoratore dovra’, comunque, sottoscriverla ad ogni effetto sostanziale.
    Per decadenza si intende la perdita della possibilità di esercitare il proprio diritto per il mancato esercizio dello stesso in un termine perentorio.
    Dunque, se siete stati licenziati illegittimamente dovrete come prima cosa impugnare il licenziamento nelle modalità di cui sopra e cio’ entro e non oltre il termine di 60 gg dalla comunicazione del licenziamento subito.
    In caso contrario incorrerete nella decadenza che vi precluderà la possibilità di esercitare la relativa azione giudiziale.
    Questa non è una novità, atteso che che il medesimo termine decadenziale era già previsto dall’art.6 della L. 604/66 (a norma del quale, pero’, il termine poteva iniziare a decorrere anche dalla data di comunicazione dei motivi se non contestuali al licenziamento).

    Effettuata correttamente l’impugnazione del licenziamento, l’azione giudiziale – a norma della legge Fornero – dovra’ essere intrapresa entro e non oltre il termine di 180 giorni (non piu’, quindi, di 270 come precedentemente stabilito dal Collegato Lavoro).
    Detto termine iniziera’ a decorrere dalla data di impugnazione extragiudiziale del licenziamento.
    Trattasi di un termine previsto a pena di prescrizione.
    Per prescrizione si intende l’estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entrò il termine previsto dalla legge (art.2934 cc).

    In breve se l’azione giudiziale non viene intrapresa entrò e non oltre 180 gg (270 per i licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012) dalla data di impugnazione del licenziamento, questa non sarà più esperibile.
    L’azione si intraprende mediante deposito del relativo ricorso innanzi al Tribunale territorialmente competente in funzione di Giudice di lavoro che, quindi, fissa l’udienza di comparizione delle parti nei 40 giorni successivi.
    Il ricorso con il pedissequo decreto va notificato al datore di lavoro almeno 25 gg prima dell’udienza e quest’ultimo deve costituirsi almeno 5 giorni prima della stessa.
    Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice sente le parti e, omessa ogni formalità non rilevante ai fini del contraddittorio, procede agli atti di istruzione ( rectius alle prove) che ritiene indispensabili cosi’ come richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
    Questo giudizio (teoricamente molto breve) si conclude, quindi, con un’ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda immediatamente esecutiva, che non può essere sospesa o revocata, se non con la sentenza emessa all’esito della seconda fase.
    Giudizio della quale tratteremo in seguito….

     

    Vincenza Paese, avvocata romana,  curatore fallimentare, Mediatore. Ambiti di competenza: diritto fallimentare, diritto del lavoro, contrattualistica, recupero crediti, diritto bancario, locazioni, appalti e turismo.
    Amica di dols dalla sua nascita nel 1989

     

    Cinzia Paese Decadenza impugnazione Legge fornero prescrizione
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    Vincenza Paese
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    Avvocata romana, curatore fallimentare, Mediatore. Ambiti di competenza: diritto fallimentare, diritto del lavoro, contrattualistica, recupero crediti, diritto bancario, locazioni, appalti e turismo.

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    1 commento

    1. Enzo on 21/02/2014 13:11

      PregoVi notificarmi ulteriori novità aut aggiornamenti in merito, Grazie.

      Reply
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