Pandemia e licenziamenti

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Ai sensi dell’art. 3 della citata legge: “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

di Avv. Vincenza Paese

Il decreto Cura Italia (D.L.18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e successive integrazioni e modifiche) ha previsto che:
1) i datori di lavoro non possono avviare procedure di licenziamento collettivo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) sino al 17 agosto 2020 (5 mesi e non 60 come originariamente stabilito) ed ha, altresì, sospeso i procedimenti per licenziamento collettivo pendenti cioè quelli avviati in data successiva al 23 febbraio 2020.
2) i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza, non possono comunque procedere ad alcun licenziamento individuale o plurimo per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art. 3 della citata legge: “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
La ratio della norma era evidentemente quella di dare continuità ai rapporti di lavoro, seppur formalmente e ciò al solo fine di consentire ai lavoratori di poter fruire degli ammortizzatori sociali COVID-19 e, quindi, di poter accedere alla CIG prima e di accedere, poi, alla Naspi…
Questa avrebbe potuto essere una buona misura per fronteggiare la grave crisi economica e, conseguentemente disoccupazionale, che inevitabilemente ci si prospetta.
Tuttavia…fatta la legge … trovato l’inganno.
Alcuni datori di lavoro, infatti, hanno “diligentemente” aggirato l’ostacolo procedendo a dei licenziamenti disciplinari… che il decreto Cura Italia non ha considerato minimamente. L’avvio e la definizione della procedura per giustificato motivo soggettivo non risulta, infatti, sospesa.
Ma non solo. La sospensione non copre:
i licenziamenti disciplinari: per giusta causa (con l’eccezione dei cui al comma 6 dell’art. 23 e all’art. 47 comma 2) o per giustificato motivo soggettivo;
i licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto, ad eccezione del caso in cui la malattia sia dovuta ad infezione da Covid-19 che, ai sensi dell’art. 26 del decreto in parola non può essere computata ai fini del superamento del periodo di comporto
i licenziamenti per inidoneità alla mansione

Beati monoculi in terra caecorum.

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