Le Unioni Civili

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Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono recarsi dall’Ufficiale di Stato civile e dichiarare – alla presenza di due testimoni – di voler costituire un’Unione civile.

L’unione civile è legge (L. 20 maggio 2016, n.76), finalmente.

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono recarsi dall’Ufficiale di Stato civile e dichiarare – alla presenza di due testimoni – di voler costituire un’Unione civile.

Molte sono le innovazioni di questa legge, vediamo quali sono le novità più importanti.

Dall’unione civile derivano gli stessi diritti e gli stessi doveri in capo a ciascun contraente, ossia l’obbligo reciproco sia all’assistenza morale e materiale sia alla coabitazione.

Le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità dì lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Già da questi primi principi, si comprende come, con questa legge, ai rapporti tra persone dello stesso sesso si è fornito un assetto definito, dai contorni ben delineati: ad essi si applicano gli stessi contenuti del matrimonio tra eterosessuali, sia sotto il profilo dei diritti che dei doveri.

Queste norme sono assai significative perchè da un lato danno finalmente riconoscimento alle Unioni tra persone dello stesso sesso, dall’altro richiamano i partner al rispetto dei principi fondamentali relativi alla “cultura del rapporto” – assistenza morale e materiale, coabitazione, partecipazione ai bisogni comuni, rispetto della integrità psico-fisica della persona – in riferimento, cioè, ai principi costituzionali che tutelano la persona in quanto tale.

E siccome la legge produce cultura, applicare questi principi anche alle coppie omosessuali, vuol dire fornire strumenti per acquisire le modalità corrette con cui rapportarsi all’interno del rapporto con l’altro partner.

Il regime patrimoniale previsto dalla legge per l’Unione civile è quello della comunione dei beni; ciò comporta un regime di coacquisto degli immobili e dei mobili acquisiti durante l’Unione, quindi, all’infuori di casi particolari, se uno dei coniugi acquista un appartamento, questo automaticamente diviene di proprietà, per la quota del 50%, anche dell’altro coniuge.

Contestualmente, vige anche il principio della “comunione de residuo” del denaro giacente sui conti, al momento dello scioglimento del rapporto, ossia, in linea di massima, il denaro ed i titoli giacenti sui conti cade in comunione proprio quando il rapporto si scioglie, con conseguente diritto di ciascun coniuge a chiedere il 50% delle giacenze che risultano intestate all’ex partner.

Comunque, agli sposi è consentito scegliere un differente regime patrimoniale.

Ciascuno dei due, ovviamente, può chiedere il divorzio, nel momento in cui intende porre fine al rapporto, le coppie tra persone dello stesso sesso possono, quindi, sciogliere direttamente il vincolo, senza dover chiedere prima la separazione. Tale procedura può essere avviata, come nei casi di coppie eterosessuali sposate e separate, o congiuntamente o separatamente; nel primo caso, i partner decideranno di comune accordo le modalità ed i contenuti che andranno a regolare il loro rapporto da single. Tale procedura può’ essere avviata sia innanzi all’Autorità Giudiziaria, con il deposito di un ricorso per scioglimento dell’Unione, dove i partner devono essere assistiti da un difensore, sia attraverso l’avvio di un procedimento di negoziazione assistita, condotto dai rispettivi legali delle parti, il cui ricorso, contenente gli accordi pattuiti, sarà sottoscritto nello studio di uno degli avvocati.

Tali procedure, giudiziarie o negoziali che siano, sono equiparate quanto alle modalità e quanto agli effetti a quelle in essere per i coniugi eterosessuali.

Insomma, una legge importante che ha introdotto il riconoscimento delle coppie formate da persone dello stesso sesso, alle quali oggi è permesso di compiere scelte che hanno ricadute legali e che pertanto possono essere tutelate in caso di necessità.

Una legge che è stata criticata perchè non completa, ma finalmente una legge!!

Per approfondire l’argomento sul sito codicedonna.it all’indirizzo http://www.codicedonna.it/unioni-civili-consulenza-legale-roma/ è disponibile una guida che può essere scaricata gratuitamente.

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Profilo Autore

Simona Napolitani

Avvocatessa, si dedica al diritto di famiglia da più di vent'anni per precisa scelta Ha voluto infatti conciliare lo studio delle norme giuridiche al benessere individuale,

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