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    Dol's Magazine
    Home»Pari opportunità»Donne e diritto»Affidamento condiviso
    Donne e diritto

    Affidamento condiviso

    Vincenza PaeseBy Vincenza Paese15/06/20161 commento5 Mins Read
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    Pas-genitori
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    Il padre di mio figlio non vuole dare gli alimenti ne concedermi la firma per portare mio figlio in Germania dove ho un appoggio per vivere e lavorare.

    D.

    Salve. Sono mamma dal 2013, ho la residenza dal 2009 in una casa dove il mio ex compagno (non siamo sposati) ci abita senza avere la residenza. Da un mese circa ho lasciato quella casa per abitare con mio figlio a casa di mia madre. Il padre di mio figlio non vuole dare gli alimenti ne concedermi la firma per portare mio figlio in Germania dove ho un appoggio per vivere e lavorare. Vorrei far crescere mio figlio dove l’istruzione è migliore, sanità migliore, il lavoro non manca. Mi sono rivolta al mio avvocato ma oltre a mettermi ansia è pure contraddittorio. Sono andata per 40 giorni in germania per cercare lavoro e dopo una settimana l’avevo trovato ma purtroppo l’ho dovuto rifiutare perché mia madre è andata a chiedere alcune cose al mio avvocato e gli ha detto che io sono a rischio (90%) di perdita di patria potestà. Allorché sono rientrata quanto prima. Il bambino nel mentre lo custodiva mia madre e il padre ogni giorno vuole vederlo perché è morboso. Lui fa i turni ma vuole comunque avere l’affidamento esclusivo per non darmi i soldi 450 euro che gli ho chiesto. Non so come muovermi, ho paura di sbagliare, sono disoccupata da un mese e percepisco 150euro, non trovo lavoro dalle mie parti.

    Lettera firmata

     

    R.

    Gent.ma Signora,
    per poter risponde in modo adeguato alle Sue domande è fondamentale, comprendere se il bimbo è stato riconosciuto o meno dal padre naturale.
    Da quanto da Lei rappresentato sembrerebbe di si.
    In tal caso, Le preciso che – in assenza di un preventivo e formale consenso paterno – il bambino non può essere da Lei condotto all’Estero.
    Qualora ciò accadesse si configurerebbe un delitto contro la sfera familiare e Lei sarebbe, certamente, passibile di denuncia da parte del padre.
    Ed invero:
    1) ai sensi dell’art. 574 del codice penale denominato “Sottrazione di persone incapaci” “Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [316-320 c.c.], al tutore [346 c.c.], o al curatore [424 c.c.], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore [120], con la reclusione da uno a tre anni (1). Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine [523] o di matrimonio [522]”.
    2) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 574 – bis c.p. intitolato, per l’appunto, “Sottrazione e trattenimento di minore all’estero” : “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale..”
    In argomento è, peraltro, intervenuta una recente pronuncia della Suprema Corte – Sezione Penale (cfr sentenza n. 17679/16) che ha evidenziato come il reato di cui all’art. 574-bis codice penale deve ritenersi integrato dalla condotta di “abductio” (termine latino che significa rapimento) o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato.
    Trattasi di un reato ancora più grave rispetto a quello di cui all’art. 574 del codice penale, in quanto il trasferimento del minore ed il suo trattenimento all’estero impedisce, di fatto, materialmente all’altro genitore di esercitare la propria responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale).
    Ed invero, entrambi i genitori hanno il diritto e dovere di esercitare, nel primario interesse del minore, la propria responsabilità genitoriale e ciò sino a quando la competente Autorità Giudiziaria non disponga diversamente.
    Detto ciò, Le suggerisco vivamente di rivolgersi ad un legale di Sua fiducia per presentare innanzi al Tribunale dei Minorenni competente una domanda di affidamento del bimbo con collocazione dello stesso presso di Lei e di determinazione del mantenimento a carico del padre naturale.
    Le preciso, altresì, che l’affidamento condiviso non preclude il trasferimento del coniuge dovendo l’Autorità giudiziaria limitarsi a valutare solo se sia più funzionale al preminente interesse del minore il collocamento presso l’uno o l’altro genitore.
    Sul punto illuminante è la sentenza n. 9633/15 emessa dalla Corte di Cassazione con la quale si è consacrato il principio secondo cui “il diritto a trasferirsi è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito e nessuna norma impone di privare il coniuge che intenda trasferirsi, per questo solo fatto,dell’affido o del collocamento dei figli presso di sé.”
    A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti
    Avv. Vincenza Paese

    Affidamento condiviso
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    Vincenza Paese
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    Avvocata romana, curatore fallimentare, Mediatore. Ambiti di competenza: diritto fallimentare, diritto del lavoro, contrattualistica, recupero crediti, diritto bancario, locazioni, appalti e turismo.

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    1 commento

    1. mimi on 05/03/2017 22:13

      Salve volevo farle una domanda quasi simile alla precedente….mio figlio ha 1 anno di età…il padre lo ha riconosciuto dopo un mese di nascita….siamo praticamente separati da quando ero in cinta….lui non lo ha voluto….poi però lo ha riconosciuto…..ma si rifiuta darmi gli alimenti…poi ho saputo che aveva una storia con un altra dona…da quando ancora eravamo insieme….cosi per forza mi pasa 150 € da 4 mesi….ma io vorrei a lavorare al stero visto che ero lavortarice precaria e doo che sono uscita in cinta mi hanno licenziata…ma potrei chiedere l’affidamento esclusivo e portarmelo al stero visto che ho più possibilità li di lavoro e cmq di assumermi la mia responsabilità economica e materna come lo sono stata facendo ??? Grazie

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