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    Home»Pari opportunità»Donne e diritto»Decadenza della podestà genitoriale
    Donne e diritto

    Decadenza della podestà genitoriale

    Paola AmbruosiBy Paola Ambruosi15/11/2011Updated:03/07/20152 commenti4 Mins Read
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     avv. Paola Ambruosi

    Ciascun individuo è soggetto alla potestà genitoriale solo fino al raggiungimento della maggiore età o all’emancipazione a seguito del matrimonio

    D.

    Salve, i miei genitori sono separati e divorziati da molti anni…io non abito ne con mi amadre ne con mio padre,perche mi sono rifatta una mia vita… ma i miei due fratelli una maggiorenne e un adolescente di 14 anni vivono ancora con mia madre… volevo sapere se mia sorella può togliere la patria potestà a mio padre senza che lui non ne sappia nulla…perchè da alcuni parenti mi è giunta voce che mia sorella ha tolto la patria potestà a mio padre.. ma visto che non ho buoni rapporti con lei non le ho mai chiesto nulla… volevo sapere come ci si può informare se c’è stata una modificazione di questo tipo e a chi mi devo rivolgere…
    grazie dell’attenzione
    raffaella

    R.

    La potestà genitoriale, qualora il comportamento di uno o entrambi i genitori non risponda ai canoni richiesti dalle norme di legge, può essere dichiarata decaduta a norma dell’art. 330 del vigente Codice Civile.
    Competente in materia è il Tribunale per i Minorenni, dato che ciascun individuo è soggetto alla potestà genitoriale solo fino al raggiungimento della maggiore età o all’emancipazione a seguito del matrimonio (art. 316 c.c.).
    Il suddetto organo giudicante, ai sensi dell’art. 330 c.c., “Può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
    Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento, e sono pronunciati in esito ad un particolare procedimento di volontaria giurisdizione in camera di consiglio che, si svolge innanzi al Tribunale per i Minorenni ed è instaurato in seguito alla proposizione di un ricorso avanzato dall’altro genitore, da un parente o dal PM, con l’assunzione di informazioni e del parere del Pubblico Ministero e con l’audizione del genitore nei confronti del quale sia stato richiesto il provvedimento relativo alla potestà (art. 336 c.c.).
    Da quanto scritto esposto dalla lettrice, non è dato comprendere a quale dei suoi fratelli Lei si riferisca, anche se sembrerebbe si riferisca alla sorella maggiorenne.
    In ogni caso, lo si ribadisce nuovamente, qualsiasi decisione in tal senso deve e può essere assunta solo dal Tribunale dei minorenni, e solo nel caso in cui il figlio in questione non abbia ancora raggiunto la maggiore età e su ricorso dell’altro genitore di altro parente comunque maggiorenne o d’ufficio dal P.M.
    Presupposto affinché sia dichiarata dal Tribunale dei minori la decadenza dalla potestà genitoriale sui figli è l’accertamento di una condotta pregiudizievole del genitore.
    La giurisprudenza dei vari Tribunali dei Minori è costante e chiara nel ribadire che, nel concetto di condotta pregiudizievole del genitore, debbano essere ricompresi non solo gli abusi o i maltrattamenti, commessi direttamente sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti, perpetrati nei confronti di stretti congiunti a lui cari (quali la visione da parte del minore di ripetute aggressioni – anche psicologiche – alla madre da parte del padre) integrando – questi – un vero e proprio abuso o maltrattamento del minore

    La condotta del genitore pregiudizievole alla prole può consistere, quindi, in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse, in incapacità di un comportamento assistenziale ed oblativo verso i figli, in recidivismo, in costanza, o in ripetitività nella dipendenza dalla droga, nella mancata ottemperanza ai doveri di assistenza economica, la cui violazione culmina nel reato di cui all’art. 570 del codice penale.

    Gli atti giudiziari sono accessibili solo alle parti interessate e perlopiù coperti dal massimo riserbo, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy.

    In ogni caso, con i nomi delle parti, potrà provare a svolgere una ricerca presso il Tribunale per i minori competente per verificare l’esistenza o meno di un provvedimento di tale fatta.

    Le richieste all’avvocato P.:Ambruosi sono gratuite per la prima  risposta.

    Se vuoi chiedere un parere scrivi a info@dols.net

    Decadenza podestà genitoriale
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    Paola Ambruosi
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    Iscritta all’albo degli avvocati dal 1989. Si occupa di separazione e divorzi, minorile, diritti d’autore e informatica. Ha fatto diverse esperienze professionali. Ha lavorato per un periodo per il quotidiano barese ”Puglia” occupandomi delle notizie giudiziarie. E’ stata cultrice della materia in diritto processuale civile presso l’università di Bari. E’ stata consulente legale di alcune agenzie di management dello spettacolo, di società di produzione nonché di società che si occupano di informatica. Ama viaggiare, lo sport e la danza in particolare, non vivrei senza musica. Le piace anche il cinema.

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    2 commenti

    1. Luigi mattocci on 20/07/2012 03:15

      Un figlio maggiorenne e studente universitario, e’ stato querelato dal padre per minaccia con un oggetto contundente, in caso di condanna da parte del giudice può perdere il diritto all’assegno di mantenimento? Essendo il padre separato congiuntamente e l’unico ad avere reddito in famiglia?
      Grazie della risposta.

      Reply
    2. diana on 11/03/2015 14:59

      Salve ,sono una mamma di una piccola di 7 anni eda circa 3 anni con divorzio definitivo.ho la piccola in affidamento esclusivo con possibilità x il padre di vederla il martedì x 2 ore presso i servizi sociali in modalità protetta .la piccola nn conosce e nn sa del esistenza del padre.il padre è’ completamente assente( nn e’ venuto nemmeno al battesimo)e nn corrisponde assegno di 400 euro mensili.
      Però circa 2 anni fa promuove x dispetto un azione di decadenza della patria podestà nei miei confronti( a suo dire ero una una donna nn in grado di fare la mamma caldeggiato dalla figura materna .
      Di contro rispondo con la stessa azione.il giudice rigetta x entrambi e ci affida ai servizi sociali e consultorio ha seguire separatamente un percorso .obbliga me di dire alla piccola del cognome del padre e dell ‘esistenza dello stesso visto che la piccola riconosce la figura del padre il mio attuale compagno.racconto tutto alla piccola e finisco il percorso,mi rendo disponibile all ‘ avvicinamento del padre alla piccola .questo nn avviene perché il padre nn finisce il percorso è nn sfrutta il martedì x vedere la piccola che ora sa di suo padre.la bambina comincia a stare male dopo aver creato aspettative ,si sente rifiutata nn accettata dal nuovo padre ( mai un regalo un augurio di compleanno),tanto da farle seguirà da una psicologa (la relazione della stessa in sintesi dice che la minore deve essere lasciata “Serena e tranquilla “nel unico nucleo familiare che lei conosce e vive quotidianamente ,che ha bisogno di stabilità .il problema è che la piccola ha un padre biologico solo x il cognome ma di fatto nn c’ e ‘
      Così 2 mesi fa decido di ripetere l’azione di decadenza .
      Veniamo convocati dal giudice onorario del tribunale dei minori e l avvocato di contro solleva il dubbio visto che c’è una legge nuova su quale tribunale dovesse seguire e decidere ( tribunale ordinario o minorile ?) .Amareggiata sono ancora in attesa.
      La domanda e il dubbio è il mio avvocato sta facendo tutto x la mia piccola ?( ho saputo da poco che segue il penale dei parenti del mio ex) .
      Ci sono altre strade?
      Papà assente in tutto ,anche nel mantenimento( mai avuto )
      Grazie di cuore
      Diana

      Reply
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