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    Dol's Magazine
    Home»Pari opportunità»Donne e diritto»Se le spese dividono
    Donne e diritto

    Se le spese dividono

    Simona NapolitaniBy Simona Napolitani23/02/2015Updated:03/07/2015Nessun commento4 Mins Read
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    divorzio breve, legge
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    Uno dei maggiori contrasti e dei più frequenti litigi tra coniugi, separati o divorziati, è il pagamento delle spese straordinarie.

     

    Quest’ultime possono essere indicate come quelle spese imprevedibili ed eccezionali, che non riguardano la quotidianità dei figli, e che, per il loro ammontare, sono decisamente significative rispetto al reddito o ai redditi dei genitori.

    Generalmente tali spese sono poste al 50% tra i genitori, percentuale che può essere modificata, a seconda della sperequazione che esiste tra i due genitori, sino a giungere al pagamento a carico di uno solo dei due, nel caso in cui il dislivello economico tra il padre e la madre è tale da indurre il magistrato a porre il pagamento a carico del solo genitore con maggior reddito. Tali modalità di ripartizione comportano la necessità di concordare tali spese, insomma il padre o la madre non possono affrontare spese extra o voluttuarie, senza di ciò aggiornare precedentemente l’altro genitore ed ottenere il suo consenso e la sua disponibilità a versare la quota di sua spettanza.

    Questi i criteri generali che hanno da sempre causato gravi scontri tra i coniugi, dal momento in cui il legislatore mai ha specificato quali siano effettivamente queste spese straordinarie. Si assiste, pertanto, a litigi di notevole entità perché la madre chiede al padre il 50% del costo dell’aspirina o perchè il padre chiede alla madre il 50% del valore della ricarica effettuata sul cellulare del figlio.

    Il Tribunale di Roma, con una recentissima sentenza, ha fornito indicazioni precise rispetto alla possibilità di individuare con precisione le spese straordinarie ed ordinarie. E’ utile riportare il ragionamento del Giudice, al fine di fornire delle indicazioni che possano dare un po’ di luce ed evitare, o per lo meno contenere, liti e discussioni; in particolare, nella ci-tata sentenza si legge che: “ Ciascun genitore dovrà provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli (minori o maggiorenni non autonomi economicamente), da intendersi come quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività spor-tive agonistiche con relativa attrezzatura, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo di inizio anno scolastico, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, per motocicli ed autovetture, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).

    Rientrano pertanto nell’assegno di mantenimento le seguenti spese: materiale scolastico di cancelleria, libri scolastici eventualmente occorrenti nel corso dell’anno, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e carburante di vetture e motocicli in uso ai figli), spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolasti-co, ricariche di cellulare, analisi ed accertamenti diagnostici di routine qualora mutuabili, cure estetiche, spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle cd. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libi di testo di inizio anno scolastico, la spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private con-venzionate).”

    E’ evidente che questo lungo elenco può supportare quelle tante, anzi tantissime coppie che aggiungono malessere a malessere, nel momento in cui, oltre alla lacerazione dovuta alla crisi familiare, iniziano a litigare anche sulle spese straordinarie.

    avvocatonapolitani@gmail.com

     

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    Simona Napolitani

    Avvocatessa, si dedica al diritto di famiglia da più di vent'anni per precisa scelta Ha voluto infatti conciliare lo studio delle norme giuridiche al benessere individuale,

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