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Decadenza della podestà genitoriale di Paola Ambruosi
Ciascun individuo è soggetto alla potestà genitoriale solo fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione a seguito del matrimonio
D.

Salve, i miei genitori sono separati e divorziati da molti anni...io non abito ne con mi amadre ne con mio padre,perche mi sono rifatta una mia vita... ma i miei due fratelli una maggiorenne e un adolescente di 14 anni vivono ancora con mia madre... volevo sapere se mia sorella può togliere la patria potestà a mio padre senza che lui non ne sappia nulla...perchè da alcuni parenti mi è giunta voce che mia sorella ha tolto la patria potestà a mio padre.. ma visto che non ho buoni rapporti con lei non le ho mai chiesto nulla... volevo sapere come ci si può informare se c'è stata una modificazione di questo tipo e a chi mi devo rivolgere...
grazie dell'attenzione
raffaella

R.

La potestà genitoriale, qualora il comportamento di uno o entrambi i genitori non risponda ai canoni richiesti dalle norme di legge, può essere dichiarata decaduta a norma dell’art. 330 del vigente Codice Civile.
Competente in materia è il Tribunale per i Minorenni, dato che ciascun individuo è soggetto alla potestà genitoriale solo fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione a seguito del matrimonio (art. 316 c.c.).
Il suddetto organo giudicante, ai sensi dell’art. 330 c.c., “Può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento, e sono pronunciati in esito ad un particolare procedimento di volontaria giurisdizione in camera di consiglio che, si svolge innanzi al Tribunale per i Minorenni ed è instaurato in seguito alla proposizione di un ricorso avanzato dall’altro genitore, da un parente o dal PM, con l’assunzione di informazioni e del parere del Pubblico Ministero e con l’audizione del genitore nei confronti del quale sia stato richiesto il provvedimento relativo alla potestà (art. 336 c.c.).
Da quanto scritto esposto dalla lettrice, non è dato comprendere a quale dei suoi fratelli Lei si riferisca, anche se sembrerebbe si riferisca alla sorella maggiorenne.
In ogni caso, lo si ribadisce nuovamente, qualsiasi decisione in tal senso deve e può essere assunta solo dal Tribunale dei minorenni, e solo nel caso in cui il figlio in questione non abbia ancora raggiunto la maggiore età e su ricorso dell’altro genitore di altro parente comunque maggiorenne o d’ufficio dal P.M.
Presupposto affinché sia dichiarata dal Tribunale dei minori la decadenza dalla potestà genitoriale sui figli è l’accertamento di una condotta pregiudizievole del genitore.
La giurisprudenza dei vari Tribunali dei Minori è costante e chiara nel ribadire che, nel concetto di condotta pregiudizievole del genitore, debbano essere ricompresi non solo gli abusi o i maltrattamenti, commessi direttamente sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti, perpetrati nei confronti di stretti congiunti a lui cari (quali la visione da parte del minore di ripetute aggressioni – anche psicologiche – alla madre da parte del padre) integrando – questi – un vero e proprio abuso o maltrattamento del minore

La condotta del genitore pregiudizievole alla prole può consistere, quindi, in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse, in incapacità di un comportamento assistenziale ed oblativo verso i figli, in recidivismo, in costanza, o in ripetitività nella dipendenza dalla droga, nella mancata ottemperanza ai doveri di assistenza economica, la cui violazione culmina nel reato di cui all’art. 570 del codice penale.

Gli atti giudiziari sono accessibili solo alle parti interessate e perlopiù coperti dal massimo riserbo, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy.

In ogni caso, con  i nomi delle parti, potrà provare a svolgere una ricerca presso il Tribunale per i minori competente per verificare l’esistenza o meno di un provvedimento di tale fatta.
 
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