D.
Salve, i miei genitori sono separati e
divorziati da molti anni...io non abito ne con mi amadre ne con mio padre,perche
mi sono rifatta una mia vita... ma i miei due fratelli una maggiorenne e un
adolescente di 14 anni vivono ancora con mia madre... volevo sapere se mia
sorella può togliere la patria potestà a mio padre senza che lui non ne sappia
nulla...perchè da alcuni parenti mi è giunta voce che mia sorella ha tolto la
patria potestà a mio padre.. ma visto che non ho buoni rapporti con lei non le
ho mai chiesto nulla... volevo sapere come ci si può informare se c'è stata una
modificazione di questo tipo e a chi mi devo rivolgere... grazie
dell'attenzione raffaella
R.
La potestà genitoriale, qualora il
comportamento di uno o entrambi i genitori non risponda ai canoni richiesti
dalle norme di legge, può essere dichiarata decaduta a norma dell’art.
330 del vigente Codice Civile. Competente in materia è il Tribunale
per i Minorenni, dato che ciascun individuo è soggetto alla potestà genitoriale
solo fino al raggiungimento della maggiore età o all'emancipazione a seguito del
matrimonio (art. 316 c.c.).
Il suddetto organo giudicante, ai sensi dell’art. 330 c.c., “Può
pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i
doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del
figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento
del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento, e sono pronunciati
in esito ad un particolare procedimento di volontaria giurisdizione in camera di
consiglio che, si svolge innanzi al Tribunale per i Minorenni ed è instaurato in
seguito alla proposizione di un ricorso avanzato dall’altro genitore, da un
parente o dal PM, con l’assunzione di informazioni e del parere del Pubblico
Ministero e con l’audizione del genitore nei confronti del quale sia stato
richiesto il provvedimento relativo alla potestà (art. 336 c.c.).
Da quanto scritto esposto dalla lettrice, non è dato comprendere a quale
dei suoi fratelli Lei si riferisca, anche se sembrerebbe si riferisca alla
sorella maggiorenne. In ogni caso, lo si ribadisce nuovamente,
qualsiasi decisione in tal senso deve e può essere assunta solo dal
Tribunale dei minorenni, e solo nel caso in cui il figlio in questione
non abbia ancora raggiunto la maggiore età e su ricorso dell’altro genitore di
altro parente comunque maggiorenne o d’ufficio dal P.M.
Presupposto affinché sia dichiarata dal Tribunale dei minori la decadenza
dalla potestà genitoriale sui figli è l’accertamento di una condotta
pregiudizievole del genitore. La giurisprudenza dei vari Tribunali dei Minori
è costante e chiara nel ribadire che, nel concetto di condotta pregiudizievole
del genitore, debbano essere ricompresi non solo gli abusi o i maltrattamenti,
commessi direttamente sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti,
perpetrati nei confronti di stretti congiunti a lui cari (quali la visione da
parte del minore di ripetute aggressioni – anche psicologiche – alla madre da
parte del padre) integrando – questi – un vero e proprio abuso o maltrattamento
del minore
La condotta del genitore pregiudizievole alla
prole può consistere, quindi, in maltrattamenti o gravissime
trascuratezze, ma anche in disinteresse, in incapacità di un comportamento
assistenziale ed oblativo verso i figli, in recidivismo, in costanza, o in
ripetitività nella dipendenza dalla droga, nella mancata ottemperanza ai doveri
di assistenza economica, la cui violazione culmina nel reato di cui all’art. 570
del codice penale.
Gli atti giudiziari sono accessibili solo alle parti
interessate e perlopiù coperti dal massimo riserbo, ai sensi e per gli effetti
della normativa sulla privacy.
In ogni caso, con i nomi delle
parti, potrà provare a svolgere una ricerca presso il Tribunale per i minori
competente per verificare l’esistenza o meno di un provvedimento di tale
fatta.
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