Nuovi modelli di famiglia

0

Non esiste un solo tipo di famiglia, possono coesistere altri modelli, rilevanti in quanto “formazioni sociali”

E’ molto recente la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui l‘instaurazione di una famiglia di fatto, da parte dell’ex coniuge fa venir meno ogni legame con il tenore ed il modello di vita che hanno caratterizzato la precedente fase matrimoniale, e, pertanto, fa venir meno il riconoscimento dell’assegno di divorzio a carico dell’altro ex coniuge.

La Cassazione ha affermato che il diritto del coniuge titolare dell’assegno non entra in uno stato di “quiescenza”, pronto a rivivere nel caso in cui la famiglia di fatto venisse meno, ma resta definitivamente escluso.
Secondo i Giudici, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 della Costituzione come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita’ dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione degli effetti del precedente rapporto matrimoniale e, quindi, esclude ogni residua solidarieta’ post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero da ogni obbligo.

La decisione è innovativa laddove afferma che la mera convivenza di per sè non influisce sull’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile, se non quando assuma i connotati di una vera e propria “famiglia di fatto”, ossia la stabilita’ e la continuita’, in un contesto in cui i partner elaborino un progetto e un modello di vita comune, tale da costituire arricchimento e potenziamento reciproco della personalita’ oltre che la trasmissione dei valori educativi ai figli.

Non esiste un solo tipo di famiglia, cosicché accanto a quello coniugale, regolato dall’art. 29 della Costituzione, possono coesistere altri modelli, rilevanti in quanto “formazioni sociali”, protette dall’art. 2 della Costituzione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha di recente affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali impone la qualifica di famiglia anche alle unioni formate da persone dello steso sesso. Si e’ così giunti all’elaborazione di un concetto di famiglia assai ampio, per cui sia che si tratti di unione omosessuale, sia che si tratti di unione tra soggetti di sesso diverso, è in ogni caso doveroso preoccuparsi della tutela dei singoli componenti all’interno del modello famiglia, prendendosi cura anche degli stessi rapporti interpersonali, a prescindere dal legame genetico eventualmente intercorrente tra padre e figlio e a prescindere dal tipo e dalle modalita’ dell’unione.

Un cammino che ci porta verso nuove frontiere del diritto, verso

 

CONDIVIDI

Profilo Autore

Simona Napolitani

Avvocatessa, si dedica al diritto di famiglia da più di vent'anni per precisa scelta Ha voluto infatti conciliare lo studio delle norme giuridiche al benessere individuale,

Lascia un commento


otto − 7 =