Genitori e alienazione parentale

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Finalmente l’alienazione parentale non è riconosciuta

La sindrome di alienazione parentale, comunemente chiamata PAS, sta ad indicare, a dire dei sostenitori di tale fenomenologia, quel disturbo che si manifesta quando un padre o una madre pongono in essere una serie di comportamenti diretti a demolire l’altrui figura genitoriale sino ad escluderla da qualsiasi rapporto con il figlio. Al punto tale che il minore, condizionato e pressato dal genitore così detto alienante, crea con lui un’ alleanza di fedeltà e pone in essere una condotta respingente nei confronti dell’altro genitore, che può giungere anche alla manifesta volontà di evitare incontri brevi ed occasionali.

Il genitore definito “alienante” viene demonizzato, come colui che crea delle condizioni assolutamente patologiche e dannose per il minore e viene considerato dagli operatori che interagiscono con i nuclei familiari, pericoloso per la salute dei figli, al punto da allontanarli, a volte, dalla vita dei figli stessi, che vengono collocati presso strutture pubbliche o presso altri familiari.

Ho  sempre espresso tutti i miei dubbi su tale fenomeno, così come comunemente letto e interpretato, e, in varie occasioni, ho riportato alcuni tra i tanti rilievi mossi “la PAS è una entità clinica molto contestata, tanto è vero che non è inclusa ne nel DSM-IV TR o nell’ICD-10 i due principali sistemi nosografici in uso in Occidente (la cd. PAS non è codificata ciò pone delle difficoltà ad una determinazione della condizione stessa perché lascia aperti margini di discrezionalità soggettiva nella diagnosi, quindi ad una inattendibilità).

Una battaglia difficile che mi ha visto spesso soccombere, perché per i giudici, per i consulenti e per gli assistenti sociali se un minore rifiuta il padre o la madre e non vuole incontrarlo la colpa è dell’altro genitore, che va pertanto punito, anche con gravi misure.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha negato validità scientifica alla così detta Sindrome di Alienazione Parentale e, di conseguenza, alcun suo fondamento ed attendibilità, rispetto alla soluzione di complesse e difficili dinamiche familiari.

Si tratta di un problema assai grave e delicato, perché una diagnosi di Pas (oggi assai di moda e sempre più frequente nei provvedimenti giudiziari) può determinare scelte molto impegnative sul piano psicologico, con effetti anche irrimediabili, per la crescita  dei minori.

Le fattispecie, purtroppo, si ripetono: è la storia di un padre che si rivolge al Tribunale per chiedere l’allontanamento del figlio dalla famiglia materna e l’adozione di provvedimenti diretti a ripristinare il rapporto con il minore, minato, a detta del ricorrente, dal comportamento alienante della madre.

L’Autorità Giudiziaria ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della mamma ed il minore è stato affidato al Servizio Sociale, ma rimaneva ancora collocato presso la madre.

Seguono altri procedimenti, alla fine si giunge dinanzi la Corte di Appello, la quale ha constatato che, nonostante, fossero rispettate le prescrizioni circa i percorsi terapeutici già stabiliti, nell’interesse del bambino, l’equilibrio psico-fisico del minore risultava minato ed esposto a grave pericolo in relazione alla condizione patogenica in cui versava, determinata da un forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre.  Nel provvedimento del Giudice di secondo grado si è evidenziato come la mancata identificazione con la figura paterna, e, soprattutto, l’immotivato e comunque ingiustificato rifiuto di rapporti con il padre fossero da attribuirsi a un’evidente alleanza collusiva tra il figlio la madre, la quale nonostante la già dichiarata decadenza dalla potestà genitoriale, aveva comunque ed in ogni caso mantenuto un potere assoluto sul figlio.

Secondo tale Giudice, solo una diversa collocazione del minore potrebbe scongiurare l’ormai quasi cristallizzato rifiuto e odio dello stesso verso la figura paterna, per cui il figlio è stato affidato al padre ed inserito in una struttura residenziale educativa, sono stati previsti incontri programmati con entrambi i genitori, sulla base di uno specifico e dettagliato programma psicoterapeutico.

La Cassazione non ha condiviso l’impostazione dei Giudici di merito, infatti ha affermato che il “provvedimento impugnato sia intimamente correlato alla diagnosi di pas formulata dal consulente tecnico d’ufficio, e che, essendo la statuizione adottata dalla Corte di appello rispondente a pretese esigenze terapeutiche, la sua validità….dipenda esclusivamente da quella valutazione clinica, posto che da una diagnosi in tesi errata non può derivare una terapia corretta. …Basterà qui ricordare le perplessità del mondo accademico internazionale, al punto che il Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non la riconosce come sindrome o malattia; vari autori spagnoli, all’esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di Pas e che, nel 2009, due psicologhe, Vaccaro e Barea, una argentina, l’altra spagnola, hanno sostenuto in pubblico che la Pas sarebbe un “costrutto pseudo scientifico. Nell’anno 2010, inoltre, la Associacion Espanola de Neuropsiquiatria  ha pstyo in evidenza i rischi dell’applicazione, in ambito forense, della Pas, non diversamente da quanto già manifestato nel 2003, in  USA, dalla National District Attorneys Association, che in una nota informativa sosteneva l’assenza di fondamento della teoria, “ in grado di minacciare l’integrità del sistema penale e la sicurezza dei bambini vittime di abusi.”

Una svolta storica che può cambiare il percorso giudiziario e genitoriale di molte famiglie ed evitare che padri o madri vengano ingiustamente accusati di comportamenti patologici nei confronti dei figli, con affermazioni e decisioni che possono essere molto dannose per il futuro di tanti bambini.

Avv. Simona Napolitani

avvocatonapolitani@gmail.com

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Profilo Autore

Simona Napolitani

Avvocatessa, si dedica al diritto di famiglia da più di vent'anni per precisa scelta Ha voluto infatti conciliare lo studio delle norme giuridiche al benessere individuale,

1 commento

  1. purtroppo l’alienazione genitoriale esiste ed io sono il genitore alienato, non ci sono istituzioni, non ci sono aiuti, Al narcisista perverso che è il genitore alienante gi è permesso tutto, nonostante le denunce fatte, non riesco a liberare le mie figlie dalla manipolazione del padre e della sua famiglia.
    possibile che non c’è nessuno che possa aiutarmi????? consigli, strategie, aiuto
    sono completamente sola a combattere questo psicopatico che mi ha depredata di tutto
    aiuto

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